Descrizione |
Art. 13 D.Lgs. 33/2013
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle
pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
***omossiss***
d) all'elenco dei numeri di telefono nonche' delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
https://comune.rosta.to.it/uffici-e-procedimenti/organigramma-e-uffici-comunali/ |