Descrizione |
Art. 21 D.Lgs. 33/2013 modificato dall'art. 20 del d.lgs. n. 97 del 2016
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9bis e dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnicofinanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza
dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.
(comma così modificato dall'art. 20 del d.lgs. n. 97 del 2016)
https://www.contrattintegrativipa.it/
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