Descrizione |
Art. 13 D.Lgs. 33/2013 modificato dall'art. 12 del d.lgs. n. 97 del 2016
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle
pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le
informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione,
corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono
pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
***omississ***
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
(lettera così modificata dall'art. 12 del d.lgs. n. 97 del 2016)
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena
accessibilita' e comprensibilita' dei dati, dell'organizzazione
dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe
rappresentazioni grafiche;
***omississ***
Per l'articolazione degli uffici collegarsi al link seguente:
Uffici
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