Regione Piemonte - Città Metropolitana di Torino

Servizi ai cittadini

Certificati – Autocertificazione – Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà

Scheda:

I CERTIFICATI

Il rilascio di certificati anagrafici (art. 33 del D.P.R. 223/1989) e di certificati ed estratti degli atti dello stato civile (artt. 106 e 107 D.P.R. 396/2000) viene effettuato in tempo reale agli sportelli dell’ufficio anagrafe a fronte di richiesta scritta contenente le generalità del richiedente, quelle della persona cui si riferisce il certificato e l’uso al quale è destinato ai fini dell’accertamento del regime fiscale cui deve essere assoggettato ai sensi del D.P.R. 642/1972.

A seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012, agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati per provare stati, fatti e qualità personali da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, D.P.R. 445/2000). Pertanto a far data dal 1° gennaio 2012, i cittadini, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, NON POTRANNO UTILIZZARE CERTIFICATI (che avranno valore giuridico solo se utilizzati nei rapporti con altri privati) e si assumeranno l’onere della prova amministrativa di stati, fatti e qualità personali tramite dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio (art. 47 D.P.R. 445/2000) o di certificazioni (art. 46). Ciò significa che non si potrà più chiedere al privato cittadino di recarsi all’ufficio anagrafe per ottenere un certificato da produrre ad un altro ufficio pubblico o ad un gestore di servizio pubblico. Se le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi lo faranno, otterranno un documento non valido e quindi nullo o, quanto meno, inefficace. Essi dovranno, al contrario, acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero accettare le dichiarazioni sostitutive prodotte dell’interessato.

Le certificazioni rilasciate dagli uffici anagrafici potranno essere richieste nell’ambito dei rapporti con soggetti privati (banche, imprese, assicurazioni, società sportive, ecc.) ma anche in questi casi sarà possibile far valere l’autocertificazione, previo consenso del soggetto privato richiedente (art. 2, D.P.R. 445/2000).

Sulle certificazioni amministrative da produrre ai soggetti privati sarà apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”

REGIME FISCALE Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1 della tariffa (All. A) del D.P.R. 642/1972, i certificati anagrafici sono SOGGETTI ALL’IMPOSTA DI BOLLO FIN DALL’ORIGINE, pertanto il funzionario che li emette deve redigerli applicando la marca da bollo da Euro 16,00.

I certificati anagrafici possono essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo (comunemente chiamati in “carta semplice”) solo per gli usi espressamente previsti dalla legge (Tabella B D.P.R. 642/1972) nonché dalle specifiche leggi speciali. L’esenzione da bollo è specificata, mai generica. Pertanto i cittadini nel richiedere qualsiasi certificato anagrafico, se ritengono di aver diritto all’esenzione, devono obbligatoriamente indicare l’uso e la norma di legge che la prevedono, uso e norma che dovranno essere riportati dal funzionario sul certificato. Si specifica che l’acquisizione di tale notizia, poiché conseguente all’adempimento di un obbligo di legge, quello fiscale, rientra tra i fini istituzionali dell’ente e pertanto non costituisce violazione della privacy.

Poiché il certificato rilasciato al privato è normalmente fuori dalla tabella B D.P.R. 642/1972 e dalle altre norme, ne consegue che tutti i certificati scontano la vigente imposta di bollo, esclusi:

  • quelli rilasciati      dall’ufficio di stato civile (nascita, matrimonio, morte,      pubblicazioni di matrimonio),
  • quelli richiesti      dagli organi giurisdizionali (adozione, divorzio, separazione,      processo penale, tutela e curatela, art. 13 della tabella) che come noto      non rientrano nella competenza del D.P.R. 445/2000,
  • quelli richiesti      a privati per cui è prevista l’esenzione dalla sopracitata tabella (Associazioni      sportive affiliate al Coni, le cooperative sociali/ONLUS, art. 27bis della      tabella, le organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi      registri generali, art. 8 legge 266/1991).

Spetta, altresì, al soggetto richiedente specificare se, in relazione all'uso dell'atto, sussistano norme che prevedano delle esenzioni in quanto l'agevolazione non può essere presunta dall'operatore del servizio anagrafico. Per tale motivo i certificati anagrafici esenti da bollo devono riportare l'esatta indicazione della norma che ne giustifica l'emissione in carta semplice.

Entrando nello specifico, i certificati anagrafici richiesti da avvocati 'per uso notifica atti giudiziari' sono soggetti all'imposta di bollo (Agenzia delle entrate, Circolare 70/2002); come anche le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non supera i 1.033 Euro davanti al Giudice di pace. Rimangono sempre valide le esenzioni in ambito di giustizia:

  • per il gratuito      patrocinio per cui vanno indicati (sulla richiesta) gli estremi del  Decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in caso contrario      la motivazione non può essere considerata pertinente in quanto evasiva;
  • la certificazione      (richiesta da privati o avvocati), ai sensi dell’art. 19 della legge      74/1987, per pratiche di divorzio e separazione personale.

Per quanto riguarda le successioni, l’esenzione prevista dall’art. 5 della tabella B D.P.R. 642/1972 , ‘ad uso successione’, si riferisce alla denuncia di successione che l’erede faceva all’Agenzia delle Entrate, oggi è sufficiente l’autodichiarazione, per cui i certificati anagrafici, le autenticazioni di firme e/o di copie richiesti per notaio ‘ad uso successione’ sono soggetti ad imposta di bollo.

Sono soggetti a bollo anche i documenti richiesti per la banca per mutui, per banco posta (apertura conti correnti anche per l’accreditamento delle pensioni, libretti postali, liquidazione buoni fruttiferi agli eredi, estinzione conti e posizioni varie), per assicurazioni per l’accensione o l’estinzione di polizze di qualsiasi tipo, per i CAAF (che sono soggetti privati e non godono di alcuna esenzione ‘sui certificati’).

Discorso diverso, invece, per lo stato di famiglia per assegni famigliari: è vero che viene richiesto dai datori di lavoro ma, essendo la richiesta ai fini INPS, tale certificato non va rilasciato; come  non devono essere rilasciati i certificati per l'INPDAP, i certificati per uso tributario (art. 5), i certificati per permesso di soggiorno ecc., tutti questi documenti devono solo essere acquisiti d'ufficio dalle competenti amministrazioni.

Si rende altresì noto che, a seguito dell’abrogazione del comma 2 dell’art. 41 del citato D.P.R. n. 445/2000, dal 1° gennaio 2012 i certificati anagrafici e di stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile avranno una validità di 6 mesi dalla data del loro rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedano una validità superiore. Resta, invece, confermata la validità ILLIMITATA per i certificati attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni (es. nascita, morte)

La decertificazione non si applica in occasione della presentazione delle liste e delle candidature in quanto non è ammissibile l’autodichiarazione nel procedimento elettorale preparatorio, mentre per quanto riguarda i certificati di godimento dei diritti politici da presentare a PP.AA, essendo a tutti gli effetti “certificati”, sono sottoposti alle vigenti disposizioni.

Casi di certificati in marca da bollo:

- banca, finanziaria (mutuo, finanziamento, apertura conto, dichiarazione eredi, ecc...) - ricongiungimento familiare - permesso di soggiorno - posta (dichiarazione eredi, banco posta) - notaio (rogito, successione) - parroco (certificato di stato civile per matrimonio) - cittadinanza (per la Prefettura) - assicurazioni, se non accettano l'autocertificazione - avvocato (escluso divorzio e separazione) - avvocato, per notifiche - estero (consolato o ambasciata, compreso per rilascio passaporto; eccetto esistenza in vita per pensioni estere) - datore di lavoro (per assunzione o assegni familiari, se non accetta l'autocertificazione) - commercialista, se non accetta l'autocertificazione - enti previdenziali privati, se non accettano l'autocertificazione - master universitari - scuole private - autentica di firma su atto notorio (indirizzato a privati, es. dichiarazione degli eredi) - ordini professionali - autentica della firma su invito per ambasciata italiana all'estero - passaggio di proprietà veicoli - agenzie di pratiche auto - uso personale (es. da tenere in casa) - autentica / conformità copie - autentica firme (es. atti notori) - attestazione per passaggi proprietà veicoli - moduli INPS per ratei di pensione non riscossi - attestazione regolarità soggiorno.

AUTOCERTIFICAZIONE

Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni (autocertificazioni) i seguenti stati, qualità personali e fatti:

  • data e il luogo di nascita;
  • residenza;
  • cittadinanza;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  • stato di famiglia;
  • esistenza in vita;
  • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
  • iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  • appartenenza a ordini professionali;
  • titolo di studio, esami sostenuti;
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  •  assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
  •  possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato  presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
  •  stato di disoccupazione;
  •  qualità di pensionato e categoria di pensione;
  •  qualità di studente;
  •  qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  •  iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  •   tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione,
  • di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  • qualità di vivenza a carico;
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformita' CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

A seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012, agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati per provare stati, fatti e qualità personali da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi(art. 40, D.P.R.445/2000). Pertanto a far data dal 1° gennaio 2012, i cittadini, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, NON POTRANNO UTILIZZARE CERTIFICATI (che avranno valore giuridico solo se utilizzati nei rapporti con altri privati) e si assumeranno l’onere della prova amministrativa di stati, fatti e qualità personali tramite dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio (art. 47 D.P.R. 445/2000) o di certificazioni (art. 46).Ciò significa , non solo che non si potrà più chiedere al privato cittadino di recarsi all’ufficio anagrafe per ottenere un certificato da produrre ad un altro ufficio pubblico o ad un gestore di servizio pubblico, ma anche che non potranno neppure essere chiesti certificati direttamente all’ufficio anagrafe. Se le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi lo faranno, otterranno un documento non valido e quindi nullo, o quanto meno, inefficace. Dunque l’autocertificazione diventa a tutti gli effetti un obbligo e non una mera facoltà discrezionale.

Le certificazioni rilasciate dagli Uffici Anagrafici potranno essere richieste nell’ambito dei rapporti con soggetti privati (banche, imprese, assicurazioni, società sportive, etc.) ma anche in questi casi sarà possibile far valere l’autocertificazione, previo consenso del soggetto privato richiedente (art. 2, D.P.R. 445).

Le autocertificazioni non sono soggette nè all'autentica della firma nè all'imposta di bollo e la responsabilità dell'atto è a carico del dichiarante. Possono essere consegnate o trasmesse all'Ente richiedente anche tramite posta ordinaria, corredate dalla copia di un documento di identità in corso di validità. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione hanno la stessa validita' temporale degli atti che sostituiscono.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 46 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. Al di fuori dei casi previsti già descritti sopra, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) è una dichiarazione resa e sottoscritta dal cittadino maggiorenne che attesta stati, fatti o qualità personali non autocertificabili e che siano a diretta conoscenza dell'interessato o relative ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

Non possono essere riportate nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà informazioni su fatti che devono ancora accadere, assunzioni di impegni, rinunce, accettazioni di incarichi, intenzioni future e tutto ciò che riguarda i rapporti tra privati. In questi casi occorre rivolgersi ad un notaio.

Il cittadino assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall'articolo 76 del DPR 445/2000.

Può essere utilizzata nei rapporti con: - le Pubbliche Amministrazioni; - i gestori di Servizi Pubblici (Poste, Enel, Telecom, ACI, ecc.); - i Privati che lo consentono.

L'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ha stabilito che non sono più soggette ad autenticazione le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dirette ad amministrazioni pubbliche o a gestori di pubblici servizi. Pertanto per detti documenti sarà sufficiente che l'interessato apponga la propria firma direttamente davanti al funzionario incaricato a ricevere la pratica stessa o, in alternativa trasmetterli allegando una fotocopia (non autenticata) di un documento di identità in corso di validità all'istanza già firmata in precedenza.

L'autentica della firma rimane invece per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' da presentare a privati e per le domande che richiedono la riscossione di benefici economici (pensioni e contributi, ecc.) da parte di altre persone.

Nel caso dove è prevista, l'autentica della sottoscrizione può essere effettuata: - dal funzionario incaricato dal Sindaco, - dal segretario generale; - da un cancelliere; - da un notaio.

Il documento deve essere firmato in presenza del funzionario che autentica la firma. Pertanto, se tale richiesta viene presentata al funzionario incaricato dal Sindaco, è necessario presentarsi personalmente presso gli sportelli dell’ufficio anagrafe muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

L’autentica della sottoscrizione è soggetta all’imposta di bollo, salvo non sia prevista apposita esenzione per l’uso cui è destinata ai sensi della tabella di cui all’allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642.

Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia presentata da cittadini dell'Unione Europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

I cittadini extracomunitari dimoranti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione di straniero.

Ufficio di competenza:UFFICIO ANAGRAFE
Allegati: certsostitutiva
Fac-simile-delega-generico
DichiarazionesostitutivaGENERICA
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per successione legittima
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per successione testamentaria
ATTO NOTORIO EREDI LEGITTIMI