Regione Piemonte - Città Metropolitana di Torino

Servizi ai cittadini

D.A.T. Disposizioni anticipate trattamento

Scheda: TESTAMENTO BIOLOGICO: MODALITA’ OPERATIVE PER LA CONSEGNA DELLE DAT Con deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 27.09.2018, in attuazione della L. 219/2017, è stato istituito il registro destinato al ricevimento delle Disposizioni anticipate di trattamento - DAT, la cui conservazione è effettuata nel rispetto ai principi di riservatezza dei dati personali, di cui alla D.Lgs. 101 del 10 agosto 2018 attuativo del Regolamento UE N.679/2016. In concreto si tratta delle possibilità, da parte del disponente, di scegliere in anticipo i trattamenti sanitari a cui acconsentire o no, se si dovesse trovare in uno stato di incapacità mentale per malattie o lesioni traumatiche permanenti. La persona che le redige può nominare un fiduciario per le cure sanitarie, che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace, il soggetto chiamato ad intervenire sulle decisioni riguardanti i trattamenti sanitari stessi. Nel Registro dei testamenti Biologici sono annotati e numerati i depositi delle DAT, con le generalità dei disponenti e dei fiduciari, ed ogni altra documentazione inerente depositata. MODALITA’ OPERATIVE Per depositare le proprie DAT presso il comune di Rosta è necessario 1.Essere: - maggiorenni - capaci di intendere e di volere -  residenti a Rosta 2. Avere già compilato le DAT (la legge raccomanda di acquisire adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle scelte contenute nelle DAT). Le DAT possono essere redatte in uno dei seguenti modi:
  • PER ATTO PUBBLICO (dal Notaio)
  • SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA (La norma non conferisce ai dipendenti comunali, pubblici ufficiali il potere di autentica delle DAT e pertanto l’autentica viene fatta comunque dal Notaio)
  • SCRITTURA PRIVATA SEMPLICE (firma in originale allegando copia del documento di identità)
 Il comune non rilascia modelli predisposti per la compilazione di DAT 3. Designare un fiduciario, ovvero colui, maggiorenne e capace di intendere e di volere, che fa le veci del disponente e che lo rappresenta nelle relazioni con i medici e le strutture sanitarie nel caso di una futura incapacità del sottoscrittore delle DAT di autodeterminazione. Il disponente, pertanto, dopo avere verificato i requisiti e compilato la DAT in doppio originale (una da depositare e una da consegnare al fiduciario) e aver messo la DAT in una busta , che verrà successivamente sigillata, sulla quale sarà riportata la seguente dicitura: “BUSTA CONTENENTE LE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO DI: NOME E COGNOME”,  si reca per il deposito, con il proprio fiduciario, in Comune  presso l’Ufficio di Stato Civile negli orari d’apertura al pubblico: lunedì 9:00-12:15; martedì 15:00-18:00; mercoledì 11-13; giovedì 9:00-12:15. Il fiduciario potrà anche non recarsi personalmente presso gli uffici comunali e consegnare la dichiarazione di accettazione, debitamente sottoscritta, corredata di copia del documento d’identità e codice fiscale, al disponente perché questi la depositi in contemporanea alla propria dichiarazione. Di tale deposito sarà data una ricevuta al disponente.  E’ necessario che il cittadino sappia che
  1. L' Ufficio di Stato Civile non partecipa alla redazione delle disposizioni né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa. Si limita a verificare i presupposti della consegna con particolare riguardo all’identità della persona ed alla residenza, e a ricevere il documento.
  2. Il Decreto n. 168 del 10 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, disciplina le modalità di registrazione delle DAT nella Banca dati nazionale. La banca dati DAT ha la funzione di: raccogliere copia delle disposizioni anticipate di trattamento, garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca e assicurare la piena accessibilità delle DAT sia da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente che del fiduciario eventualmente da lui nominato.
  3. Alimentano la Banca dati nazionale: gli ufficiali di stato civile dei comuni di residenza dei disponenti, o loro delegati, e gli ufficiali di stato civile delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero; i notai e i capi degli uffici consolari italiani all'estero, nell'esercizio delle funzioni notarili e/o i responsabili delle unità organizzative competenti nelle regioni che abbiano adottato modalità di gestione della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico o altre modalità di gestione informatica dei dati degli iscritti al Servizio sanitario nazionale, e che abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle DAT.
Accesso al Registro Al Registro della DAT potranno avere accesso: il disponente, il medico che lo abbia in cura e il fiduciario.
Ufficio di competenza:UFFICIO STATO CIVILE