Servizi ai cittadini
Cambio di residenza
Scheda: |
CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE
I cittadini possono presentare le dichiarazioni anagrafiche di residenza, cambi di indirizzo e di trasferimento dall’estero senza necessariamente recarsi allo sportello del comune, ma inviandole via e-mail o online. Per utilizzare la modalità online è necessario accedere con SPID, CIE o CNS nell’area “Servizi al cittadino” del sito https://anagrafenazionale.interno.it. La dichiarazione può essere resa da un qualsiasi componente del nucleo familiare, purché maggiorenne. Tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare devono comunque sottoscrivere il modulo di richiesta. Qualora ciò non fosse possibile occorrerà produrre una delega allegando la fotocopia di un documento di identità. La persona che richiede il trasferimento di residenza o il cambiamento di indirizzo deve compilare chiaramente e completamente tutti i campi del Modulo obbligatori contrassegnati da un asterisco *. In caso contrario la domanda è IRRICEVIBILE. Nel Modulo occorre indicare chiaramente: • i dati anagrafici di tutti i componenti del nucleo familiare; • il Comune o lo Stato estero da cui provengono; • l´indirizzo esatto e completo del numero civico, suffisso e/o scala, numero interno e piano dell´abitazione; • in caso di coabitazione, il nominativo di chi già occupa l´appartamento, al quale il Comune trasmetterà un avvio di procedimento della richiesta di residenza presso la sua abitazione. Documentazione da allegare:• documento di riconoscimento in corso di validità; per i cittadini extracomunitari è necessario il passaporto; • i cittadini comunitari dovranno presentare documento di riconoscimento e la documentazione prevista dalla normativa a seconda del titolo in base al quale effettuano la richiesta (lavoro subordinato, motivi di studio, ricongiungimento familiare); • i dati relativi alla patente ed alle targhe dei veicoli intestati alle persone che trasferiscono la residenza, per l’aggiornamento dati alla Motorizzazione. Si consiglia di trasmettere o consegnare copia del libretto dei veicoli intestati a tutti i componenti della famiglia e copia delle patenti di tutti i componenti della famiglia, poiché in caso di errore nella trascrizione dei dati nel modulo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti potrebbe non aggiornare correttamente la banca dati e potrebbe non trasmettere la variazione dell’indirizzo sui documenti relativi. Note:1) Qualora il nucleo familiare si trasferisca in una abitazione dove sono già residenti altre persone, e sussistono rapporti di parentela, affinità, matrimonio, convivenza, adozione, etc. con almeno una di loro, la persona o le persone entrano automaticamente nello stesso stato di famiglia. 2) Nel caso in cui non sussistano tali vincoli, questo dovrà essere dichiarato al momento dell’istanza di iscrizione anagrafica o cambio indirizzo mediante la compilazione della dichiarazione di residenza. Una volta costituita la famiglia ed individuati i rapporti all’interno di essa, non si può dar luogo ad una eventuale scissione anagrafica per costituire due o più famiglie diverse, neppure nel caso in cui gli interessati dichiarino il venir meno del vincolo affettivo pur in permanenza e persistendo la coabitazione. AVVISO Decreto Legge 28 marzo 2014, n.47, art.5 - Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l’Expo 2015 (G..U. n.73 del 28.3.2014). Art. 5 - "Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazioni all’immobile medesimo e agli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge." Le dichiarazioni d’iscrizione anagrafica e di cambio d’indirizzo presentate senza la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al titolo di occupazione dell’abitazione, nel rispetto dell’art.5 del D.L. n.47, saranno considerate: NULLE I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato A)
Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato B
PROSIEGUO DELL’ITER
Fermo restando che la decorrenza giuridica del cambio di residenza decorre dalla data di presentazione della dichiarazione, entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni "documentate". Tutte le normali certificazioni potranno essere rilasciate solo ed esclusivamente a seguito della cancellazione e della verifica dei dati dichiarati da parte del comune di provenienza entro gli ulteriori e successivi 5 giorni lavorativi.
Dalla data della dichiarazione il cittadino può comunque usufruire delle autocertificazioni.
Il Comune entro 45 giorni dalla dichiarazione procede all’accertamento da parte della Polizia Municipale, che dovrà attestare la sussistenza della situazione di fatto della dimora abituale nel Comune di ROSTA all´indirizzo dichiarato, requisito cui è subordinata l’iscrizione anagrafica.
Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).
Durante l’istruttoria, in caso di accertamento negativo o qualora si ravvedano motivi che ostano l’accoglimento della richiesta, l’Ufficio Anagrafe applicherà il preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis L. 7 agosto 1990, n. 241, con l’interruzione dei termini del procedimento e la richiesta di elementi aggiuntivi per la rivalutazione della pratica. Nel caso in cui venga confermata la non sussistenza della dimora abituale, l’interessato, sarà cancellato dall’anagrafe con effetto retroattivo, reiscritto nel Comune di precedente residenza e denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI
I commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto-legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all' accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.
In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della
dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dal1'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
Inoltre la norma prescrive, in caso di non rispondenza allo stato di fatto, il ripristino delle registrazioni anagrafiche
antecedenti alla data della dichiarazione resa:
•nel caso di prima iscrizione anagrafica (dall'estero o da irreperibilità) si procederà a cancellare l'interessato con effetto retroattivo a decorrere dalla dichiarazione;
•nell' ipotesi di iscrizione con provenienza da altro comune o dall'estero del cittadino iscritto all' AIRE si procederà a cancellare l'interessato dalla data della dichiarazione e a dame immediata comunicazione al comune di provenienza o di iscrizione AIRE al fine della tempestiva iscrizione dello stesso con la medesima decorrenza;
•nel caso di cambiamento di abitazione si registrerà nuovamente l'interessato nell'abitazione precedente, sempre con la decorrenza già indicata.
(*) art. 38 DPR 28/12/2000 n. 445:
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per via telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo. (*) Paesi membri dell'Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. INFORMATIVA PRIVACY |
Ufficio di competenza: | UFFICIO ANAGRAFE |
Allegati: |
circolare richiesta residenza Allegato B[1] Allegato A[1] mod_dichiarazione_utenze_domestiche |