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Autenticazione di firma
Scheda: | Autentica di firma
Le autentiche di firma servono a comprovare che la firma è stata apposta dal dichiarante in presenza del Pubblico Ufficiale appositamente incaricato dal Sindaco.Le competenze del funzionario incaricato in materia di autentica di firma sono limitate da precise norme di riferimento e nei casi espressamente previsti dalla legge; il funzionario non può intervenire in maniera generalizzata.
QUANDO SI PUO' AUTENTICARE LA FIRMA
L'autenticazione di firma può essere effettuata, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e da ulteriori norme speciali, per:
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà inerenti fatti, stati, qualità dei quali il richiedente è a diretta conoscenza o istanze rivolte a soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione o gestori di pubblici servizi .
- domande a soggetti pubblici al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici (deleghe per la riscossione della pensione o dei ratei di pensione maturati e non riscossi);
- passaggi di proprietà di beni mobili registrati (veicoli), ai sensi dell'art. 7 della Legge 248/2006 .
- nomina del difensore nei procedimenti giudiziari in materia penale (ai sensi dell'art. 39 del Codice di procedura penale);
- consenso scritto nell'ambito delle procedure di adozione internazionale (ai sensi dell'art. 31 della Legge 184/1983);
- le procedure di elezione dei consigli dei geologi, degli psicologi, dei periti commercialisti, nonché dei revisori dei conti (sulla busta contenente la scheda di valutazione, ai sensi del D.P.R. n. 169 dell'8/7/2005).
QUANDO NON SI PUO' AUTENTICARE LA FIRMA
Non possono essere autenticate le sottoscrizioni relative a:
- dichiarazioni d'impegno e volontà, procure, autorizzazioni, deleghe, consensi, accettazioni, rinunce o dichiarazioni di qualunque natura o tenore contenenti impegni, disposizioni per il futuro o fogli in bianco.
In questi casi è necessario rivolgersi ad un notaio.
- Non si possono autenticare firme apposte su documenti che non siano scritti in lingua italiana. La lingua ufficiale della Repubblica Italiana (ai sensi dell'art. 1 della Legge 482/1999) è l'italiano; pertanto all'eventuale documento presentato in lingua straniera deve essere allegata idonea traduzione.
Si ricorda che se le dichiarazioni o le istanze sono rivolte a Pubblica Amministrazione o ai gestori di servizi pubblici non è necessaria l'autentica di firma. In questo caso è possibile firmare direttamente davanti all'impiegato addetto a ricevere la documentazione oppure inviarla via fax o posta, allegando la fotocopia, non autenticata, di un documento di identità valido.
Chi può richiederlo
Le Persone maggiorenni.
Per i MINORI la firma deve essere apposta dall'esercente la potestà o dal tutore.
Per gli INTERDETTI la firma deve essere apposta dal tutore.
Per gli INABILITATI e i MINORI EMANCIPATI la firma deve essere apposta dall'interessato con l'assistenza del curatore.
Quando Richiederlo
In qualunque momento
COSTO DEL PROCEDIMENTO:
Autentiche in bollo: € 16,00 per marca da bollo + € 0,52 per diritti di segreteria
Autentiche in carta semplice: € 0,26 per diritti di segreteria esclusivamente per gli usi per i quali la legge prevede specifica esenzione dall'imposta di bollo (es.: autentica di firma per delega ritiro pensione di invalidità).
Autentica di firma esente da bollo e da diritti di segreteria: esclusivamente su documenti relativi a pratiche di adozione.
Validità
L'Autentica della Firma non ha scadenza
Norme di riferimento
- D.P.R. 28/12/2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- D.P.R. 26/10/1972 n. 642
- Legge 4/5/1983 n. 184
- Legge n. 248/2006, art. 7
- D.P.R. 8/7/2005 n. 169.
Tempi svolgimento Pratica
Rilascio immediato
ENTE DI RIFERIMENTO:
Segretario Comunale e servizi demografici
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Ufficio di competenza: | UFFICIO ANAGRAFE |