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UNIONI CIVILI:
DEFINIZIONE: formazione sociale costituita, a seguito di apposita dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile, da due persone maggiorenni dello stesso sesso.
COME SI COSTITUISCE UN’UNIONE CIVILE: due persone maggiorenni che intendono costituire un’unione civile devono congiuntamente presentare richiesta all’ufficiale dello stato civile di un comune di loro scelta. Qualora una delle due parti, per infermità o altro comprovato impedimento, non possa recarsi direttamente presso il comune, l’ufficiale di stato civile si trasferisce nel luogo dove si trova la parte impedita e riceve la richiesta congiunta.
Nella richiesta viene fissata la data nella quale le parti dovranno presentarsi per rendere la dichiarazione.
Il termine entro il quale l’ufficiale di stato civile deve verificare i presupposti per la costituzione dell’unione è di 15 giorni. Le parti nel giorno prestabilito rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, la dichiarazione di voler costituire un’unione civile.
Nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l’ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione costitutiva anche in assenza della richiesta di cui sopra, previo giuramento delle parti stesse sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione dell’unione e sull’assenza delle cause impeditive stabilite dalla legge.
Tale dichiarazione è iscritta nel registro provvisorio delle unioni civili del comune e della costituzione della stessa viene fatta annotazione a margine dell’atto di nascita dei dichiaranti.
COGNOME: Le parti possono stabilire, per la durata dell’unione civile, dichiarandolo all’ufficiale dello stato civile, di assumere un cognome comune, scegliendo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:
Modulo richiesta unione civile
OBBLIGHI RECIPROCI: dall’unione deriva l’obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Non c’è obbligo di fedeltà, come nel matrimonio. Entrambe le parti sono tenute ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
REGIME PATRIMONIALE: È stabilito ex lege il regime patrimoniale della comunione dei beni, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale. È estesa alle unioni civili la disciplina relativa al Fondo patrimoniale, alla comunione legale, alla comunione convenzionale, al regime di separazione dei beni, all'impresa familiare con richiami al regime delle trascrizioni previsto dal Codice Civile per tali istituti. La scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni può essere dichiarata al momento della costituzione dell’unione.
IMPEDIMENTO E NULLITÀ DELLE UNIONI CIVILI: L’unione civile è impedita dal precedente vincolo matrimoniale o di unione civile, dall'interdizione, dalla sussistenza dei rapporti di parentela, affinità o adozione tra le parti, dalla condanna di una delle parti per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi sia unito civilmente con l’altra parte dell’unione civile. È prevista la disciplina dei casi di nullità delle unioni civili.
DIRITTO SUCCESSORIO: Alle unioni civili si applicano le disposizioni in materia di successione tra coniugi. La pensione di reversibilità e il TFR maturato spettano al partner dell’unione. Per la successione valgono le norme in vigore per il matrimoni: al partner superstite va la “legittima”, cioè il 50%, e il restante va agli eventuali figli.
SCIOGLIMENTO DELLE UNIONI CIVILI: L’unione civile si scioglie con manifestazione congiunta o disgiunta dinanzi all'ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza di una delle parti o dl comune presso cui è iscritta o trascritta la dichiarazione costitutiva dell’unione e si applicano alcune norme previste per il divorzio, ad esclusione dell’istituto della separazione.
CLAUSOLA DI CHIUSURA: Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
Legge 20/05/2016 n. 76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, pubblicata nella G.U. 21/05/2016 N. 118.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/7/2016 “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante disposizioni transitorie per la tenuta dei registri nell'archivio dello Stato civile, da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 34 della legge n. 76 del 2016”.
IMPORTANTE: il cittadino straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile DEVE presentare, al momento della richiesta, anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla osta alla costituzione dell’unione civile.
La dichiarazione deve essere preventivamente legalizzata presso la Prefettura di Torino, se non vi sono convenzioni internazionali tra l’Italia e lo Stato di appartenenza dello straniero che ne stabiliscano l’esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).
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